La Giustizia nell'Alto Garda
 
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Pagine curate da:
          GIUSEPPE DI GIOVINE

Zanardelli
La rubrica è dedicata alla storia giudiziaria ed intende raccogliere contributi di esperienze
e descrizioni di realtà destinate altrimenti
all’oblio, con particolare attenzione
alla giurisprudenza sui reati e le
pene non più in vigore. 
Gli anni ’60 e l’evoluzione del ruolo del Pretore
Nel 1965, la pretura di Palazzo Arsenale diventò il centro organizzativo locale del XII° Congresso nazionale dei Magistrati Italiani che si svolse dal 25 al 28 settembre a Villa Alba di Gardone Riviera.

L’importante dibattito si sviluppò sui problemi del rapporto fra l’interpretazione delle leggi ed valori costituzionali e raggiunse il risultato, storicamente rilevante, del superamento della visione meramente programmatica che da oltre un decennio frenava le grandi potenzialità di trasformazione sociale della Costituzione repubblicana.

La finalizzazione dell’interpretazione e quindi della prassi giudiziaria ad obiettivi fondamentali della società......

......quali l’eguaglianza, la tutela del paesaggio e della salute avevano già da qualche tempo trovato nella figura dei pretori un riferimento sensibile, data la allora vigente commistione di funzioni requirenti e giudicanti che determinava la possibilità per lo stesso magistrato di agire indifferentemente come pubblico ministero e come giudice, seppure in diverse fasi del processo, fino a potere giudicare sui fatti da sé stesso accertati e contestati nella qualità di pubblico ministero.

Tradizionalmente, però, la funzione requirente era stata limitata al momento della redazione dei capi di accusa desunti dalle indicazioni della polizia giudiziaria ed in stretta consequenzialità alla medesime, così che la funzione di pubblico ministero veniva svolta come un momento di valutazione sul passaggio o meno di tali risultanze alla fase del giudizio.

Il giudice prevaleva perciò nella figura del pretore, rimanendo inattuate le funzioni - proprie del pubblico ministero - di direzione della polizia giudiziaria e la ricerca diretta delle prove dei reati, sia di propria competenza, sia di competenza del procuratore della Repubblica.

Il nuovo codice di procedura penale del 1989 ha ripartito le funzioni del pretore nelle tre figure del pretore (giudicante), del giudice delle indagini preliminari e del procuratore della Repubblica presso la pretura, così che specie ai giovani appare inconcepibile la forma “anfibia” originaria. Va sottolineato che, anche all’inizio degli anni ’60 , per effetto della tradizionale limitazione inattuativa delle disposizioni del codice di procedura penale del 1930 si ignoravano nella pressi le potenzialità consentite per l’attività del pretore - pubblico ministero ed appariva quindi inconcepibile la coesistenza nel pretore delle funzioni ulteriori a quelle di giudice.

Può facilmente immaginarsi che cosa potesse rappresentare, nella società sostanzialmente conservatrice di quegli anni, l’emergere nelle preture di un sistema dinamico basato sulla interazione fra le funzioni di pubblico ministero e l’applicazione del diritto penale speciale, tradizionalmente estraneo alla prassi di polizia giudiziaria, basata essenzialmente sulla prevenzione e repressione dei reati del codice penale, tra i quali principalmente quelli contro la persona e contro il patrimonio.

 

Il processo di rinnovamento fu certamente agevolato dallo scardinamento, ad opera della Corte Costituzionale, di due istituti di vera prevaricazione sui pretori e dell’istituto del giudice naturale: l’avocazione che sottraeva ai giudici monocratici le istruttorie definite “delicate per la qualità degli imputati” e la c.d. “competenza prorogata” che rovesciava sulle preture ogni genere di procedimenti per delitti contro il patrimonio, in genere a carico di emarginati e pregiudicati.

Il pretore - pubblico ministero o giornalisticamente “pretore d’assalto” costituì, negli anni ’60, la risposta alla necessità di tutela dei valori costituzionali del paesaggio e della salute e quindi dell’ambiente interno ed esterno alle fabbriche, rispetto ai fenomeni di vivace crescita economica, troppo spesso poco sensibile a questi principi ed insofferente delle limitazioni che una vasta, ma ignorata legislazione penale speciale poteva apportare proprio in relazione agli obiettivi di tutela.

E’ stato ricordato come a partire dagli anni ’60 si inaugurava in Italia la stagione di un agire giudiziale aperto al riconoscimento della sfera pubblica e in parte funzione di esso e si è richiamata l’importante precisazione per cui “il periodo successivo alle agitazioni sociali del 1968-69 fu caratterizzato da uno straordinario attivismo dei magistrati (…) orientato largamente alla promozione dei diritti e dei principi contenuti nella Costituzione e in particolare alle prospettive di eguaglianza sostanziale di cui all’art.3. (…) Basti ricordare la battaglia dei pretori (d’assalto) contro gli inquinamenti, contro le sofisticazioni alimentari e per la tutela dell’ambiente”.

Si tratta di esperienze che hanno oggi una valenza storica, rispetto alla quale è bene precisare che all’origine della nuova azione dinamica dei pretori, scaturita con gli anni ’60, è proprio la “scoperta” di quella funzione di pubblico ministero prevista dal codice di procedura penale del 1930 e che assumeva effettiva potenzialità alla luce delle norme costituzionali dell’articolo 112 sull’obbligatorietà dell’azione penale e dell’art.109 sulla relazione diretta con la polizia giudiziaria. Per questo, anche se il termine di “pretore d’assalto” è ormai passato alla storia, si tratta pur sempre di una espressione che riguarda solamente il profilo compatibile con una visione di “parte”, cioè la funzione requirente.

Camera anni 60

Le potenzialità operative del pretore - pubblico ministero, fino ad allora vissute esclusivamente come quelle di giudice dei fatti riferiti dalla polizia giudiziaria ebbero modo di espandersi all’attività di ricerca diretta ed accertamento degli illeciti penali e ciò ebbe modo di realizzarsi soprattutto nelle zone in cui i valori costituzionalmente rilevanti apparivano maggiormente insidiati, cioè laddove la pressione delle iniziative economiche portava ad eccessive esternalizzazioni dei costi ai danni dell’integrità delle risorse naturali e della salute dei cittadini.

Le aree del Garda occidentale e della Valle Sabbia, nelle quali si svolgeva l’attività della Pretura di Salò avevano tutte le caratteristiche di attrazione delle iniziative economiche e di rilevanza eccezionale delle presenze naturalistiche e culturali che rendevano indispensabile il superamento della prassi tradizionale dell’attività limitata ai furti, percosse e lesioni.

Furono queste le premesse per i risultati innovativi della pretura di Salò, o meglio del pubblico ministero pretorile di Salò, divenuto organo di ricerca dei reati in materia di paesaggio, di demanio lacuale, di urbanistica, di territorio, di inquinamento dell’acqua, del suolo e dell’aria, di rumore e di salute dei lavoratori, attraverso metodi che rappresentavano una autentica novità, come l’ispezione dei luoghi, diretta e di iniziativa, i questionari inviati alla polizia giudiziaria e le richieste di acquisizione di atti delle pubbliche amministrazioni.

Un documento ufficiale dell’organo di vertice delle procure della Repubblica del distretto di Brescia può costituire un contributo per la ricostruzione sistematica del mutamento del ruolo del pretore, negli anni ’60, per la valorizzazione delle contestuali funzioni di pubblico ministero.

Il procuratore generale dedicò una parte del suo discorso inaugurale del 1967 proprio alla pretura di Salò, ricordando che “un altro serio problema è quello relativo alle varie distruzioni, ai vari deturpamenti di bellezze naturali, che vengono commessi frequentemente nel territorio del mandamento di Salò, quasi ovunque soggetto alla speciale protezione dell’Autorità per il suo notevole interesse paesaggistico. Questo fenomeno dev’essere fronteggiato con la massima energia e con la più vigile assiduità se si vuole evitare che esso, il quale è causa di gravi danni alla collettività, per la grande disponibilità di aree, si diffonda e comprometta i luoghi ancora indenni, intensamente amati dalla popolazione per la loro incomparabile bellezza e fonti di alto gradimento spirituale e raffinamento spirituale e di raffinamento sentimentale, nonché di ricchezza anche economica quali attrattive tradizionali per sempre più larghe masse di turisti.”

Dopo questa premessa, il procuratore generale sottolineò l’azione della pretura di Salò con “il compimento di ogni sforzo per realizzare una adeguata tutela penale del paesaggio, imprimendo un ritmo più intenso all’attività di polizia giudiziaria diretta ad accertare gl’illeciti commessi nelle zone soggette al vincolo paesaggistico.

Dal discorso emerge anche un cenno all’attività di pubblico ministero decentrato dalla procura delle Repubblica del capoluogo che, consentita dall’articolo 231 del codice di procedura penale del 1930 consentiva al pretore - pubblico ministero di espandere la sfera delle indagini anche a reati di competenza del tribunale; ricorda infatti il procuratore generale che “l’istruttoria per Manerba sul Garda, iniziata dalla pretura di Salò, è attualmente presso il giudice istruttore di Brescia; quella riguardante Limone sul Garda, aperta presso la pretura a seguito d’ispezione prefettizia, è anch’essa presso il giudice istruttore, mentre è in corso, da parte della stessa Pretura, il sistematico esame di tutte le pratiche edilizie degli ultimi anni con accertamento di vari reati: dall’interesse privato in atti d’ufficio al deturpamento del paesaggio.”

La recente analisi di Pizzorno riconosce che il dibattito sulla natura e i limiti del potere giudiziario e sui rapporti di questo con la politica si è acceso in Italia al momento dei processi di Mani pulite, ma covava sotto la cenere sin dagli anni settanta. Da quando, cioè, si incominciarono a vedere magistrati che mettevano sotto accusa membri della classe politica come corrotti, o tentavano di farlo, mentre il cosiddetti “pretori d’assalto” intervenivano in quelle situazioni che la carenza dell’azione politica rendeva a loro giudizio insostenibili.
L’autore ravvisa così l’apparire e l’espandersi della pratica che, per analogia con l’istituto del controllo di costituzionalità propone di chiamare “controllo di correttezza politica” - forse più pungentemente “controllo di virtù” - da parte della magistratura.

Aula Udienze
Proprio di questo "apparire" del "controllo di virtù" da parte della magistratura fu protagonista il "pretore di Salò", ormai entrato impersonalmente in una specie di leggenda, per l'impegno dei protagonisti: Giuseppe Di Giovine dal 1959 al 1986; il compianto Stanislao Di Donato, negli anni '60; Emilio Quaranta, ora procuratore della Repubblica per i minorenni, negli anni '70 e Riccardo Fuzio, ora sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione, negli anni '80.

L’antico complesso di San Bernardino di Salò, sorto come convento e passato da base militare ad ufficio governativo locale è noto ormai soltanto come sede di Uffici Finanziari; eppure durante la presenza giudiziaria si realizzarono esperienze che meriterebbero di essere approfondite e sistematizzate, come può trarsi dai cenni qui delineati.

Giuseppe Di Giovine
L'aula udienze della Pretura di Palazzo Arsenale-
Fotostudio Garten (Salò).

 

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